Usa, Corte suprema conferma divieto per procedura aborto

WASHINGTON (Reuters) – La Corte suprema Usa ha confermato stamani con un voto molto contrastato il primo divieto su scala nazionale ad una specifica procedura di aborto, restringendo il diritto all'interruzione di gravidanza in una decisione su uno degli argomenti più discussi e politicizzati della nazione.

Per cinque voti a quattro, la corte ha respinto gli argomenti contrari al "Partial-Birth Abortion Ban Act" che il presidente Usa George W . Bush ha trasformato in legge nel 2003, dopo l'approvazione del Congresso a guida repubblicana.

E' la prima volta che la più alta giurisdizione del paese conferma una legge federale che vieta una pratica di aborto, da quando la storica sentenza Roe v.Wade del 1973 stabilì che le donne hanno il diritto costituzionale ad abortire.

In una sconfitta per i difensori del diritto all'aborto, la maggioranza della corte ha confermato la legge adottata dopo nove anni di udienze e dibattiti. La legge non è mai stata applicata in attesa che si esprimesse la corte.

La corte ha respinto gli argomenti secondo cui la legge doveva essere cancellata perché impone un carico non dovuto al diritto della donna ad abortire, è troppo vaga e troppo ampia.

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2 Responses to Usa, Corte suprema conferma divieto per procedura aborto

  1. un'amica di wendy says:

    L’articolo qui sopra l’abbiamo pubblicato per puro amore di conoscenza, nonchè per continuare a parlare di un tema, e di un diritto, che oggi nel nostro paese è sempre più messo in discussione.
    Proviamo ad entrare nel merito delle faccende, buttando l’occhio sul nostro di bigotto paese
    Così ci informiamo un po.

    La legge 194 del 1978, volgarmente conosciuta come legge sull’aborto, prevede che l’interruzione volontaria di gravidanza sia effettuata prima dello scadere dei 90 giorni dal concepimento (cioè entro il 3 mese).
    L’articolo 4 infatti recita:
    “Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 (2), o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.”

    Per quanto riguarda l’interruzione dopo il 3 mese(e torniamo all’argomento dell’articolo qui sopra)ecco l’articolo 6:
    “L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
    a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
    b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.”

    Si tratta di madici, esperti, che valutano insieme alla madre, mettendo a disposizione le proprie conoscenze, quale sia la scelta migliore per tutt*.
    Ma dopo tutto, perchè studiare medicina per decenni quando basta un’illuminazione divina per poter giudicare, sputare sentenze?
    Non si tratta di essere donne o uomini, si tratta solo di avere rispetto per le scelte delle persone, e per la loro sofferenza…

  2. Luca Marelli says:

    perchè non dite più chiaramente che la “specifica procedura di aborto” che viene applicata a “feti” di 7-8 mesi (che dunque sono perfettamente vitali, cioè persone umane) è quella a nascita parziale che consiste nel provocare la nascita podalica ma senza fare uscire completamente il cranio, praticare una incisione alla base del cranio e aspirare il contenuto della scatola cranica ? Quale è la differenza con un infanticidio ? Spero che pur essendo un uomo possa avere diritto di parola su tale argomento.

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